Descrizione
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali (Legge regionale 13/12/2013, n. 42).
Approfondimenti
Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. É ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle Province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini
- organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
L’interessato deve essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristici. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 6). La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse (Determinazione dirigenziale 01/08/2014, n. 268, all. b).
L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio. Le modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco e le procedure di istruttoria sono stabilite dalla Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 6 e successivamente dalle disposizioni attuative approvate con Deliberazione della Giunta regionale 27/06/2014, n. 1399.
Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione tramite partecipazione a specifico corso di formazione (Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 7).
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria.
In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/comunicazione-prezzi-servizi entro il 1° ottobre di ogni anno (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 3).
I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.