Distributori di carburante stradali e autostradali

Descrizione

Distributori di carburante stradali e autostradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 43):

  • uno o più distributori
  • i carburanti erogabili
  • le relative attrezzature, locali e attività accessorie.

Sono classificati nelle seguenti tipologie (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 3): 

  • impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonchè da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento 
  • impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento
  • impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.

Approfondimenti

Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee, così definite (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 7): 

  • zona 1 - centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A) 
  • zona 2 - zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C)
  • zona 3 - zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F)
  • zona 4 - zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E) 

Ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso, indicate dal Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 8).

Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime. 

Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art.49) in deroga ai requisiti di cui alla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 45.

Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 20 e Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 49). 

Le concessioni relative a impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono rilasciate dalla Regione (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 47).

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 52).

Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto o delle modifiche apportate all'impianto (l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature o la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto), la domanda di collaudo deve essere presentata al SUAP (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 22).

Il collaudo è predisposto dal comune competente mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell’ente proprietario della strada, competenti per territorio. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

In attesa del collaudo e su domanda del titolare dell'autorizzazione, il SUAP può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 53).

Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai Vigili del Fuoco a cura del SUAP.

Costituisce modifica all'impianto (Legge regionale 16/04/2015, n. 24 art. 46): 

  • la variazione del numero di colonnine
  • la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla 
  • l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature
  • il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici
  • la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
  • la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto
  • l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento
  • l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
  • la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
  • la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

Le modifiche degli impianti di cui alle lettere a), e) e j) possono essere realizzate previa comunicazione. Le modifiche degli impianti di cui alle lettere c) e f) possono essere realizzate previa domanda di autorizzazione, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti GPL e metano autotrazione (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 18). 

La Legge 23/07/2009, n. 99, art. 51 stabilisce l’obbligo di comunicare i prezzi praticati al Ministero ai fini di pubblicazione. Il Ministero ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line, la cui consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter scegliere il punto vendita preferito.

La comunicazione avviene tramite apposita piattaforma informatica.

Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative in base a quanto stabilito dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 45 e dal Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 13.

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.

Per gli impianti installati lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutti gli impianti devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2.

I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi. Tutti gli impianti devono essere dotati dell’apparecchiatura self-service pre-pagamento (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 45).

Devono inoltre assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo previsto e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla normativa vigente (Regolamento Regionale 10/01/2006, n. 2, art. 13).

Attività correlate