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Manifestazioni temporanee in luogo chiuso: organizzare una manifestazione non a scopo di lucro

Descrizione

Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" disciplina lo svolgimento delle manifestazioni temporanee aperte al pubblico.

In origine, per organizzare qualsiasi tipo di manifestazione era necessaria una “licenza” (oggi chiamata “autorizzazione” secondo la Legge 07/08/1990, n. 241). 

Successivamente, la norma è stata aggiornata introducendo la “SCIA” per eventi con massimo 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio.

In seguito, il decreto legge del 16/07/2020, n. 76 ha introdotto, inizialmente in via sperimentale, la possibilità di utilizzare la “SCIA” anche per spettacoli dal vivo fino a 2.000 partecipanti, se rispettano determinati requisiti. Questa possibilità è stata poi resa definitiva dal decreto legge 27/12/2024, n. 202.

In base alla normativa vigente, chi organizza una manifestazione temporanea deve quindi utilizzare uno dei seguenti regimi amministrativi:

  • autorizzazione
  • SCIA.

La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 ha stabilito che non è sempre necessaria un’autorizzazione per le feste da ballo in luoghi chiusi. Questo principio si collega a quanto previsto dalla Costituzione, secondo cui:

  • per le riunioni in luoghi chiusi al pubblico non è richiesto preavviso
  • per le riunioni in luoghi pubblici è invece sufficiente una comunicazione alle autorità, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza.

Queste regole si applicano in particolare alle attività non imprenditoriali cioè senza scopo di lucro.

Di conseguenza per le manifestazioni senza scopo di lucro si applica:

Approfondimenti

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali:

  • il teatro
  • la musica
  • la danza e il musical
  • le proiezioni cinematografiche.

che si svolgono:

  • in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno seguente
  • con un massimo di 2.000 partecipanti
  • fuori dei casi di cui al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142 e 143
  • in luoghi caratterizzati dall'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche vigenti.

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