Descrizione
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati (Legge regionale 30/04/2019, n. 17, art. 6). Questi servizi possono essere svolti anche per intermediazione oppure nella forma on-line. Sono comprese anche le attività di informazione e accoglienza turistica.
Approfondimenti
La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico abilitato che deve possedere i requisiti previsti dalla Legge regionale 30/04/2019, n. 17, art. 12.
La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere le generalità complete del direttore tecnico, se diverso dal richiedente, e una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di esclusività.
Per l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare non è necessaria la nomina di un nuovo direttore tecnico.
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.
Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.
Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione, è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it. La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.