Descrizione
Per strutture sanitarie e socio-sanitarie si intende qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi,cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite.
Per la realizzazione delle strutture e degli interventi elencati dalla Legge regionale 02/05/2017, n. 9 , art. 5, è necessario ottenere l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal SUAP secondo il procedimento previsto della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 7.
Per l’esercizio delle attività elencate dalla Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 5, com. 3, è necessario, inoltre, ottenere l'autorizzazione all’esercizio rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive o dalla Regione secondo il procedimento previsto della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 8.
Approfondimenti
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate all’esercizio, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, devono ottenere preventivamente l’accreditamento (Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 19).
Per ottenere l’accreditamento è necessaria la sussistenza delle condizioni previste della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 20.