Descrizione
È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono medie strutture di vendita (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 16):
- M1: medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 m²
- M2: medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 m²
- M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 m².
Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita, ad eccezione delle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 16).
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature, vetrine e i locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Approfondimenti
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m² occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, lett. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, com. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
I medicinali descritti dalla Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, lett. c possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto legge 06/12/2011, n. 201) che:
- si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali
- possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
Sono esclusi i medicinali descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 45, dal Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 89, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
All'interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
- all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale
- da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.
In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dal Decreto legge 04/07/2006, n. 233, art. 5.