Descrizione
La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico. I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Approfondimenti
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 38). L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (Legge 25/08/1991, n. 287, art. 5).