Descrizione
Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 43):
- uno o più distributori
- i carburanti erogabili
- le relative attrezzature, locali e attività accessorie.
Sono classificati nelle seguenti tipologie (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 3):
- impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonchè da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento
- impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento
- impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Approfondimenti
Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee, così definite (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 7):
- zona 1 - centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A)
- zona 2 - zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C)
- zona 3 - zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F)
- zona 4 - zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E)
Ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso, indicate dal Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 8).
Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.
Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art.49) in deroga ai requisiti di cui alla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 45.
Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 20 e Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 49).
Le concessioni relative a impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono rilasciate dalla Regione (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 47).
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 52).
Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto o delle modifiche apportate all'impianto (l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature o la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto), la domanda di collaudo deve essere presentata al SUAP (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 22).
Il collaudo è predisposto dal comune competente mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell’ente proprietario della strada, competenti per territorio. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
In attesa del collaudo e su domanda del titolare dell'autorizzazione, il SUAP può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 53).
Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai Vigili del Fuoco a cura del SUAP.
Costituisce modifica all'impianto (Legge regionale 16/04/2015, n. 24 art. 46):
- la variazione del numero di colonnine
- la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla
- l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature
- il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici
- la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
- la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto
- l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento
- l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
- la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
- la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.
Le modifiche degli impianti di cui alle lettere a), e) e j) possono essere realizzate previa comunicazione. Le modifiche degli impianti di cui alle lettere c) e f) possono essere realizzate previa domanda di autorizzazione, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti GPL e metano autotrazione (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 18).
La Legge 23/07/2009, n. 99, art. 51 stabilisce l’obbligo di comunicare i prezzi praticati al Ministero ai fini di pubblicazione. Il Ministero ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line, la cui consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter scegliere il punto vendita preferito.
La comunicazione avviene tramite apposita piattaforma informatica.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative in base a quanto stabilito dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 45 e dal Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 13.
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.